Danni all’alunno: la scuola risponde per contatto sociale qualificato

In caso di danni all’alunno sussiste la responsabilità "da contatto sociale qualificato" dell’Istituto scolastico affidatario, sul quale gravano i doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell'incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 26 luglio 2019, n. 20285.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) e la società assicuratrice R.M. s.p.a. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce, con la quale è stata accertata la responsabilità per le lesioni subite da S. C., all'età di 8 anni, mentre si accingeva a uscire dalla scuola, verificatesi a causa di un violento urto della mano sulla vetrata della porta d'uscita, ove lo attendeva il padre.

La Corte di merito, con un giudizio che si basa su una valutazione della dinamica del sinistro così come dalla medesima ricostruito, ha messo in rilievo la primaria responsabilità del Ministero convenuto, con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di manlevarlo. A causa della rottura del vetro della porta provocata dal bambino mentre correva verso l'uscita, la Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità sia contrattuale che da omessa custodia del Ministero per lo sfondamento della vetrata, non ritenuta in sicurezza, che ha provocato un profondo taglio al polso destro, con rottura di nove tendini e di due nervi che hanno determinato per il bimbo e per i genitori un defatigante percorso di terapie mediche e riabilitative, con residui postumi invalidanti e permanenti del 25%.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che la valutazione di responsabilità in termini di commissione di un illecito extracontrattuale da omessa custodia rileva anche sotto il profilo contrattuale, perché le condizioni di pericolo per i terzi della struttura, a loro volta, avrebbero richiesto una maggiore cura nella custodia dei minori in fase di uscita, rilevando tali aspetti riguardo agli obblighi di vigilanza sulle modalità di sorveglianza effettuate in concreto dalla cooperativa affidataria. L'esternalizzazione di funzioni di vigilanza sui minori o incapaci non comporta un esonero dalla responsabilità contrattuale cui è tenuto in via primaria il soggetto affidatario, permanendo il dovere di vigilanza in relazione alla responsabilità "da contatto sociale qualificato" che implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 cod.civ.

Di talché, in tale ipotesi, i doveri di protezione permangono sull'istituto scolastico, e al contempo impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell'incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia che, ovviamente, non può coincidere con il soggetto cui è assegnata solo una quota parte delle funzioni che competono all'affidatario.

 

(FIR) Fondo Indennizzo Risparmiatori per i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e Banca Padovana, Crediveneto Credito cooperativo Interprovinciale Veneto.

Hanno possibilità di accedere al Fondo i risparmiatori (sia persone fisiche che imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

Per gli azionisti l’indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore

Per gli obbligazionisti subordinati l’indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

Gli aventi diritto possono presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto, ad una Commissione tecnica indipendente costituita presso il Ministero dell’Economia che valuterà le domande.

Potranno presentare la domanda anche coloro che hanno già ottenuto un ristoro parziale, ad esempio gli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca che hanno aderito all’offerta transattiva di due anni fa e che potranno in teoria ricevere un ulteriore 15%.

Stante le diverse modalità di richiesta previste nel testo di legge a seconda della tipologia di risparmiatore, del suo patrimonio mobiliare o reddito complessivo, siamo disponibili ad ogni chiarimento per fornire assistenza nella operazione di richiesta di indennizzo.

http://www.consob.it/web/area-pubblica/fondo-di-ristoro-finanziario

Revoca della attribuzione patrimoniale in sede di separazione coniugi

Può essere revocata, a favore dei creditori del coniuge, l’attribuzione patrimoniale tra coniugi in occasione della separazione
Ai fini della revocatoria, deve essere qualificato come gratuito l’atto con cui un coniuge, nell'ambito della separazione consensuale, ceda all’altro coniuge il 50% della quota di proprietà dell'immobile, adibito a residenza familiare, ove tale atto non sia giustificato dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato dal coniuge al ménage familiare. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. III, sentenza 4 luglio 2019, n. 17908.

 

Diamanti, ordinanza del Tribunale di Verona stabilisce responsabilita' dell'istituto di credito

Secondo il Tribunale di Verona, con la ordinanza dello scorso 20 maggio, pur escludendosi l’applicabilità della disciplina del TUF, poichè il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario ai sensi del TUF,  la fonte della responsabilità della banca va individuata nel rapporto intercorso tra la cliente e l’istituto di credito in relazione all’acquisto dei diamanti e nell’ambito del quale la prima ha posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali. Una pronuncia importante a favore dei risparmiatori per ottenere il risarcimento del danno subito.

Una 

 

 

Scadenza entro l'otto marzo 2019 per la presentazione della istanza di restituzione dei diamanti collocati tramite gli istituti di credito

 

Responsabilita' medica: l’accertamento del nesso causale prescinde dalla valutazione della colpa

Secondo la Cassazione, ordinanza del 23 maggio 2019, n. 13950, nell'individuazione della relazione primaria tra il comportamento dell’autore del fatto e l’evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto "oggettivata", da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto logico di "previsione" insito nella categoria giuridica della colpa, elemento qualificativo dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito.

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