Il 31 gennaio 2025 il Tribunale Distrettuale del Lussemburgo ha disposto lo scioglimento e la liquidazione della Fwu Life Insurance Lux S.A. e nominato liquidatore Maitre Baden. A partire dal mese di luglio 2025 il liquidatore ha iniziato a trasmettere le lettere di credito accertato. Si stima che in Italia circa 120.000 risparmiatori abbiano acquistato polizze FWU, nelle varianti di LUX – ramo I Lux – United Linked, per complessivi 400.000.000 di euro. La domanda di insinuazione al passivo dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2026. Ciascun contraente potrà anche valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità dell’intermediario che ha promosso e consigliato l’acquisto del prodotto assicurativo FWU.
Nel contesto dinamico e competitivo del mondo imprenditoriale odierno, la gestione delle questioni legali può rappresentare una sfida significativa per le aziende di ogni dimensione. Spesso, le imprese si trovano a dover affrontare situazioni complesse che richiedono l'intervento di professionisti legali esperti, ma la previsione e il controllo dei costi possono risultare difficoltosi. Per rispondere a questa esigenza, il nostro studio legale offre un collaudato servizio di assistenza legale continuativa, pensato per garantire serenità e supporto continuo alle aziende.
La pianificazione successoria e il passaggio generazionale sono tappe cruciali nel ciclo di vita di un'azienda e di una famiglia. Questi processi, se affrontati con la giusta preparazione e gli strumenti adeguati, possono garantire la continuità dell'impresa, la tutela del patrimonio familiare e la serenità di tutte le parti coinvolte.
Lo Studio Legale Ortoman, insieme al network Bizlegal, offre un percorso guidato per affrontare queste delicate fasi, nonché per assistere le aziende e le famiglie nelle operazioni straordinarie legate al passaggio generazionale, come la vendita o l'acquisizione di un'impresa.
La pianificazione successoria è l'insieme delle attività volte a garantire la continuità del patrimonio, sia aziendale che familiare, dopo la morte del titolare. Si tratta di un processo complesso che richiede una valutazione attenta di diversi fattori, tra cui:
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR - https:// www.anagrafenazionale.interno. it/) dopo quattro anni di rodaggio entra a pieno
titolo nella vita digitale dei cittadini.
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
In tema di concorrenza sleale sono infondate le domande risarcitorie esperite ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., laddove non risultino acquisti dati e prove certe in ordine all'asserita concorrenza sleale parassitaria. Nella specie, la produzione e commercializzazione delle sedie da parte della società convenuta, alla luce delle caratteristiche evidenziate dal CTU, esclude che tali condotte integrino la le dedotte ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. e per scorrettezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c.; trattasi infatti di beni che presentano differenze sostanziali rispetto ai modelli registrati di cui è titolare la società attrice per cui non sussiste il pericolo di confusione tra prodotti concorrenti.
Tribunale di Bari, Civile, Sentenza 27 luglio 2021, n. 2898
Il diritto di critica è soggetto, oltre che ai limiti di continenza formale e sostanziale, al limite della pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole in confronto con il bene suscettibile di lesione, che, nell'ambito del diritto di cronaca viene definita continenza materiale, parametrata all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione. Nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere "lato sensu" sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti il contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità. Pertanto, laddove anche uno solo dei suddetti limiti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l'onore, la reputazione e il decoro di questi, non è scriminata dall'esercizio del diritto ed assume l'attitudine ad integrare un illecito disciplinare.
Tribunale di Ancona, Civile, Sentenza 5 luglio 2021, n. 175
Il Tribunale di Venezia in una recentissima ordinanza in materia di diamanti da investimento, avviata con il procedimento ex art. 702 bis, si allinea a quelle precedenti ( Tribunale di Verona ord. 23.05.19, Tribunale di Modena, ord. 19.11.19, Trib. Modena ord. 352/20 e Trib, Milano Ord. 14.10.20 ) individuando la fonte della responsabilità nel "contatto sociale qualificato" e nella violazione dei doveri informativi.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la responsabilità contrattuale da "contatto" della Banca che nel proporre i diamanti alla ricorrente non ha adeguatamente informato la stessa del vero valore delle pietre, offerte ad un prezzo di 5/6 volte superiore al valore reale, dei rischi dell'investimento e della assenza di liquidabilità dello stesso, fornendo anzi informazioni scorrette sul valore degli stessi al momento dell'acquisto.
L'art. 4-ter della Legge di conversione del decreto Ristori del 25 dicembre 2020, introduce rilevanti novità in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento e rende accessibile lo strumento dell'esdebitazione alle piccole imprese "non fallibili" già agli inizi del 2021, in anticipo di alcuni mesi rispetto all'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa.
Una misura applicabile quando il "debitore incapiente" non è in grado di offrire ai creditori nessuna utilità diretta ed indiretta, nemmeno in prospettiva futura, che potrebbe rivelarsi valida per superare lo stato di fallo appesantita dagli effetti delle restrizioni sanitarie della pandemia. L'istituto dell'esdebitazione ancorché usufruibile una sola volta, permette alla piccola impresa ormai persa dal punto di vista economico e lavorativo di ripulirsi e di rimettersi competitivamente sul mercato.